Visualizzazione post con etichetta Muharram. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Muharram. Mostra tutti i post

domenica 24 febbraio 2008

COSTITUZIONE MEDINESE

Nel nome di Allàh il Misericorde il Clementissimo

1- Questo è un documento da Muhammad il Profeta (la pace e le benedizioni siano su di lui), che governa le relazioni tra i credenti musulmani di Quraish e Yathrib e coloro che li seguirono e lavorarono duramente con loro. Essi formano una sola nazione – ummah.

2- I Quraish emigranti continueranno a pagare il prezzo del sangue, secondo le loro attuali consuetudini.

3- In caso di guerra con chiunque, rilasceranno i loro prigionieri con gentilezza e giustizia comuni fra i credenti (non in accordo alle nazioni pre-islamiche dove i ricchi e i poveri venivano trattati in modi differenti).

4- I Bani Awf (tribù ebrea, ndt) stabiliranno il prezzo del sangue, fra di loro, in accordo alle loro attuali usanze.

5- In caso di guerra con chiunque, tutte le parti non musulmane rilasceranno i loro prigionieri con gentilezza e giustizia in accordo alle pratiche fra i credenti e non in accordo alle nozioni pre-islamiche.

6- I Bani Saida, i Bani Harith, i Bani Jusham e i Bani Najjar saranno governati sulla linea di cui sopra (sui principi di cui sopra).

7- I Bani Amr, i Bani Awf, i Bani Al Nabeet, e i Bani Al Aws saranno governati nella stessa maniera.

8- I credenti non mancheranno di riscattare i loro prigionieri che pagheranno il prezzo del sangue in loro favore. Pagare il prezzo del sangue sarà una responsabilità comune della ummah e non della famiglia dei prigionieri.

9- Il credente non prenderà lo schiavo liberato di un altro credente come suo alleato contro la volontà degli altri credenti.

10- I credenti, che temono Allah, si opporranno ai ribelli e a coloro che incoraggiano l'ingiustizia o il peccato, o l'ostilità o la corruzione fra i credenti.

11- Se qualcuno si renderà colpevole di uno qualsiasi fra questi atti, tutti i credenti si opporranno a lui perfino se egli fosse il figlio di qualcuno di loro.

12- Un credente non ucciderà un altro credente per la salvezza di un non credente (anche se il non credente è un suo parente stretto).

13- Nessun credente aiuterà un non credente contro un credente.

14- La protezione (quando è data) in Nome di Allah sarà comune. I più deboli fra i credenti potrebbero dare protezione (nel Nome di Allah) e sarà vincolante su tutti i credenti.

15- I credenti sono tutti amici l’uno con l’altro ad esclusione di tutti gli altri.

16- Quegli Ebrei che seguono i credenti saranno aiutati e trattati con equità (equità sociale, legale ed economica è promessa a tutti i cittadini leali dello stato).

17- Nessun Ebreo verrà offeso per il fatto di essere Ebreo.

18- I nemici degli Ebrei che ci seguono non verranno aiutati.

19- La pace dei credenti (dello stato di Medina) non può essere divisa (è o pace o guerra per tutti. Non può essere che una parte della popolazione sia in guerra con gli stranieri e l’altra parte in stato di pace).

20- Nessuna pace disgiunta sarà fatta da nessuno a Medina quando i credenti stanno combattendo per la causa di Allah.

21- Le condizioni della pace e della guerra e gli agi o le sofferenze che ne conseguono devono essere eque e giuste per tutti i cittadini allo stesso modo.

22- Quando si va fuori per una spedizione un cavaliere deve prendere con sè un suo compagno membro dell’esercito - condividere il suo mezzo di trasporto.

23- I credenti devono vendicare il sangue di un altro quando combattono sulla via di Allah (questa clausola era per ricordare a coloro in fronte a cui ci poteva essere meno durezza nella lotta che la causa di Allah era comune a tutti. Questo significava anche che anche se ogni battaglia sembrava essere un’ entità separata dalle altre, era in effetti parte della guerra, che colpiva indifferentemente tutti i musulmani).

24- I credenti (perché temono Allah) sono migliori nel mostrare fermezza, e come risultato ottengono guida da Allah a questo riguardo. Anche gli altri devono aspirare a raggiungere questo livello di fermezza.

25- A nessun non credente sarà permesso di prendere la proprietà dei Quraish (il nemico) sotto la sua tutela. La proprietà del nemico deve essere consegnata allo Stato.

26- Nessun non credente interverrà in favore di un Quraish (perché i Quraish, avendo dichiarato guerra, sono il nemico).

27- Se un non credente uccide un credente, senza un valido motivo, verrà in cambio ucciso, a meno che la famiglia più prossima sia soddisfatta (dato che potrebbe creare problemi di legge ed ordine ed indebolire la difesa dello stato). Tutti i credenti devono essere contro chi si comporta in una simile maniera errata. A nessun credente sarà permesso di proteggere un uomo di quel tipo.

28- Quando differite su qualcosa (riguardo a questo documento) la questione deve essere indirizzata ad Allah ed a Muhammad (pace e benedizioni su di lui).

29- Gli Ebrei contribuiranno alla guerra quando lotteranno a fianco dei credenti.

30- Gli Ebrei dei Bani Awf verranno trattati come un’unica comunità con i credenti. Gli Ebrei hanno la loro religione. Ciò verrà applicato anche ai loro schiavi liberati. L’eccezione saranno coloro che agiscono ingiustamente o peccaminosamente. Agendo in tal modo, essi fanno torto a sé stessi e alle loro famiglie.

31- Lo stesso si applica agli Ebrei dei Bani Al-Najjar, dei Bani Al Harith, dei Bani Saida, dei Bani Jusham, dei Bani Al Aws, dei Thaalba, dei Jaffna (un clan dei Bani Thaalba) e ai Bani Al Shutayba.

32- La lealtà dona protezione contro il tradimento (le persone leali sono protette dai loro amici contro il tradimento. Finchè una persona rimane leale allo Stato, è improbabile che soccomba all’ idea di essere un traditore. Egli protegge sé stesso dalla debolezza).

33- Agli schiavi liberati dei Thaalba verrà concessa la stessa posizione dei Thaalba. Questa posizione è per chiarezza nei rapporti e piena giustizia come per una giusta ed equa responsabilità per il servizio militare.

34- Coloro che sono alleati degli Ebrei riceveranno lo stesso trattamento degli Ebrei.

35- Nessuno (nessuna delle tribù che fanno parte del Patto) dovrà andare in guerra tranne che con il permesso di Muhammad (pace e benedizioni su di lui). Se una qualsiasi ingiustizia è stata commessa ad una qualunque persona o gruppo, potrà essere vendicata.

36- Chiunque uccida un altro senza preavviso (senza giusta causa) conduce sé stesso alla morte e a quella della sua famiglia, a meno che l’omicidio non sia avvenuto a causa di un torto che gli è stato fatto.

37- Gli Ebrei devono accollarsi le loro spese e i musulmani le loro.

38- Se qualcuno attacca qualcun’altro che fa parte di questo Patto, l'altra parte deve andare in suo aiuto.

39- Loro (le parti di questo Patto) devono cercare reciprocamente consigli e consultarsi.

40- La lealtà fornisce protezione contro il tradimento. Coloro che evitano la consultazione reciproca, fanno ciò a causa di mancanza di sincerità e di lealtà.

41- Un uomo non sarà ritenuto responsabile dei crimini del suo alleato.

42- Qualsiasi (ogni individuo o gruppo) sia in errore deve essere aiutato.

43- Gli Ebrei devono pagare (per la guerra) con i musulmani (questa clausola appare essere per occasioni in cui gli Ebrei non prendono parte alla guerra. La clausola n. 37 si occupa delle occasioni in cui essi vi prendono parte).

44- Yatrib sarà un Luogo Sacro per le genti di questo Patto.

45- Uno straniero (individuo) al quale è stata data protezione (da parte di chiunque appartenga a questo Patto) verrà trattato come un suo ospite (che gli ha dato protezione) fino a che (egli) non compia un danno o commetta un crimine. Coloro a cui è stata data protezione ma indulgono in attività contro lo Stato, saranno soggetti a punizioni.

46- Una donna verrà protetta solo con il consenso della sua famiglia (del suo tutore-una buona precauzione per evitare conflitti intertribali).

47- In caso di qualsiasi disputa o controversia che possa arrecare problemi, la questione deve essere riferita ad Allah ed a Muhammad (che Allah lo benedica e gli dia pace), il Profeta (che Allah lo benedica e gli dia pace) di Allah accetterà qualsiasi parte di questo documento, che è per (portare) compassione e bontà.

48- Ai Quraish ed ai loro alleati non verrà data protezione.

49- Le parti di questo patto sono legate fra loro, sono obbligate ad aiutarsi l'una con l'altra in caso di attacco su Yatrib.

50- Se loro (le parti che fanno parte del patto costituite da non musulmani) vengono chiamate per fare e mantenere la pace (all’interno dello Stato), devono farlo. Se una simile richiesta (di fare e mantenere la pace) è fatta ai musulmani, ciò deve essere fatto, tranne quando i musulmani sono impegnati in un combattimento sulla Via di Allah (in modo che nessun alleato segreto del nemico possa aiutare il nemico richiedendo ai musulmani di mettere fine alle ostilità sulla base di questa clausola).

51- Ognuno (individuo) avrà la sua parte (di trattamento) a seconda del gruppo al quale appartiene. Gli individui potranno beneficiare o soffrire per le buone o cattive azioni del gruppo al quale appartengono. Senza una regola simile, affiliazioni dei gruppi e disciplina non potrebbero essere mantenuti.

52- Gli Ebrei di Al Aws, inclusi i loro liberti (schiavi liberati, ndt), hanno la stessa posizione, come le altre parti del patto, fino a che rimarranno leali al patto. La lealtà è protezione contro il tradimento.

53- Chiunque agisca lealmente o in altro modo, lo fa per il proprio bene (o a proprio discapito).

54- Allah approva questo documento.

55- Questo documento non proteggerà (non sarà impiegato per proteggere) chi è ingiusto o commette un crimine (contro le altre parti del patto).

56- Se un individuo esce per combattere (in accordo con i termini di questo patto) o rimane nella sua casa, sarà salvo a meno che non abbia commesso un crimine o sia un peccatore (nessuno verrà punito per le sue capacità individuali per non essere andato fuori a combattere in accordo con i termini di questo patto).

57- Allah è il Protettore delle buone persone e di coloro che temono Allah, e Muhammad (che Allah lo benedica e gli dia pace) è il Messaggero di Allah (lui garantisce protezione per coloro che sono buoni e temono Allah).


TRADUZIONE TRATTA DA:
http://islamic-world.net/islamic-state/macharter.htm
Convoglio Italiano - Dar Al-Tarjama
tradotto dalla sorella Aisha e corretto dalla sorella Hanna

martedì 29 gennaio 2008

Il Testamento Islamico

Nel nome di Allàh il Misericorde il Clementissimo

La lode appartiene ad Allàh. O Allàh, esalta benedici ed abbi in gloria il Tuo servo e apostolo Muhàmmad, la sua Famiglia e i suoi Compagni.


Quanto sopra doverosamente premesso, io, sottoscritto(a) (nome e cognome) residente attualmente a (nome della località) in via/piazza (indicazione dell’indirizzo), nella piena capacità di intendere e volere ordino, pubblico e dichiaro le mie ultime volontà riguardo al trattamento della mia salma, il mio funerale e la mia sepoltura.

Rendo testimonianza che non c’è divinità tranne Allàh, l’Unico, il Misericordioso l’Onnipotente Creatore dei cieli e della Terra e di quanto vi è in essi, Dio di Abramo, Mosè, Gesù e Muhàmmad, e di tutti i Profeti, su loro la pace. Egli è unico titolare della qualità divina, nella quale non ha condomino a nessun titolo, né di socio, né di figlio.

Rendo testimonianza che Muhàmmad saas è Suo servo, messaggero e ultimo dei Suoi Inviati.

Rendo testimonianza che Allàh è la Verità, che la sua promessa è verità e che l’incontro con Lui è verità.

Rendo testimonianza che l’avvento dell’Ora è verità, riguardo al quale non c’è alcun dubbio, e che Allàh, rifulga lo splendore della sua Luce, scevro di ogni difetto e imperfezione, con certezza resusciterà i morti di tutte le generazioni dell’umanità, della prima e dell’ultima e di tu tutte le intermedie.

Ai miei parenti e amici, ai miei fratelli e alle mie sorelle nell’Islàm, a tutti coloro che rimarranno dopo di me, io consiglio di compiere ogni sforzo per essere veri Musulmani, in obbedienza al loro Creatore, rifulga lo splendore della sua Luce, e di adorarLo, in quanto è solo Lui il titolare del diritto di essere adorato, di temerLo, perché solo Lui ha titolo per essere temuto, e di amare Lui e l’Apostolo suo, Muhàmmad saas con amore completo ed esclusivo. Obbediscano, quindi, a Lui soltanto diffondano e impiantino, saldamente, la Sua religione, l’Islàm, e muoiano in completa e assoluta sottomissione alla Sua Volontà.

Ricordo loro che nessuno, uomo o donna che sia, muore prima che sia giunto il suo tempo di morire; che la durata di ciascuna vita è determinata con precisione prima che ciascuno di noi venga al mondo dall’Onnipotente Creatore, rifulga lo splendore della Sua luce. La morte è un evento tragico soltanto per colui o colei che ha vissuto la sua vita, ingannando se stesso senza sottomettersi al Creatore e senza prepararsi al ritorno finale a Lui. Non affliggetevi, quindi, per la mia dipartita, ma traetene spunto per fare opportuni preparativi alla vostra. Siate pazienti e composti nel cordoglio come la religione dell’Islàm prescrive. L’Islàm consente che il lutto dei parenti non superi i tre giorni, benché alle vedove sia richiesto il lutto per quattro mesi lunari e dieci giorni, fino a quando, cioè, la loro ‘iddah (periodo di attesa) sia conclusa. Le eccessive lamentazioni e le scene di disperazione sono proibite dal Creatore e riflettono soltanto mancanza di consapevolezza islamica e subordinazione alla volontà di Lui, rifulga lo splendore della sua Luce.

Infine, chiedo a tutti i miei parenti, amici e a tutti gli altri, sia che abbiano scelto di credere in ciò che io credo sia che non lo abbiano fatto, di rispettare il mio diritto insopprimibile a questo Credo, garantitomi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, agli articoli 19 e 21. Chiedo loro di rispettare questo documento, da me redatto, e di non opporvisi o modificarlo. Piuttosto curino che la mia sepoltura avvenga come io ho richiesto che avvenga e che i miei beni siano secondo le mie precise disposizioni al riguardo. In relazione a quanto sopra, Io ordino che nessuna autopsia o imbalsamatura venga eseguita sulla mia salma, a meno che non sia richiesto dalla legge e che senza ritardo la mia salma venga lavata, composta in sudario con teli scevri da ogni ornamento e poi inumata, dopo che sia stato eseguito il rito del funerale, e che tutto questo sia eseguito da Musulmani, in osservanza dei dettami dell’Islàm.

Quanto sopra premesso, affido al fratello (indicare nome e cognome) residente a (indicare indirizzo e numero/i di telefono) l’incarico di eseguire queste mie volontà ed espletare gli adempimenti necessari per il mio funerale e la mia sepoltura secondo le norme dell’Islàm.

Nel caso che il sunnominato non sia in grado di eseguire l’incarico affido l’incarico di cui spora, in via sostitutiva al fratello (indicare nome e cognome, indirizzo e numero/i di telefono) e nel caso anche quest’ultimo non possa o voglia accettare l’incarico, nomino esecutivo il Presidente del Centro Islamico della o della comunità, o Associazione islamica della zona dove sarà avvenuto il mio funerale e la mia sepoltura; dispongo che nessuna cerimonia funebre non islamica venga eseguita in relazione alla mia morte e riguardo alla mia salma; dispongo che il mio funerale non sia accompagnato da marce funebri, bandiere, stelle e mezzelune, ritratti, simboli islamici e non islamici, e che essi vengano collocati sul luogo della mia sepoltura; dispongo che la mia salma non sia trasportata oltre una ragionevole distanza dal luogo della mia morte, specialmente quando il trasporto richiederebbe l’imbalsamazione, a meno che il trasporto a lunga distanza non si renda necessaria per raggiungere il più vicino cimitero musulmano, o altro cimitero musulmano scelto dalla mia famiglia musulmana; dispongo che la mia tomba sia scavata nella terra in completa conformità alle regole della pratica islamica e che essa sia orientata nella direzione della Mecca, nella penisola araba, in direzione della quale si orientano i Musulmani nel Rito d’adorazione; dispongo che la a sala, avvolta nel sudario, sia sepolta, senza cassa, in modo che sia separata dalla terra. Nel caso che leggi locali prescrivano inderogabilmente che la sepoltura avvenga in una bara, ordino che essa sia del tipo più semplice e più economico possibile e, inoltre, che la bara sia lasciata aperta durante le esequie e riempita di terra a meno che non sia proibito dalla legge; dispongo che la mia tomba sia sllo stesso livello del suolo o solo leggermente più alta, senza costruzioni o strutture permanenti di qualsiasi genere su es; l’indicatore, se necessario, ha da essere una semplice pietra, sulla quale non ci devono essere iscrizioni o simboli, al solo scopo di indicare la presenza della tomba.

Seguono le diposizioni testamentarie relative al patrimonio

Nome legale …
Nome islamico se differente …
Firma autografa
Autentica notarile della firma
Firme dei testimoni
Firme del notaio


L’atto dovrà essere redatto in triplice copia, una delle quali è per l’archivio notarile, una per il testatore e una per l’esecutore testamentario.

giovedì 17 gennaio 2008

Digiuno del decimo giorno del mese di Muharram

Nel nome di Allàh il Misericorde il Clementissimo

Giovedì 9 di Muharram 1949 / 17 di Gennaio 2008

Cos’è ‘ashùrà?
È il decimo giorno del mese islamico di Muharram di tutti gli anni.

Perché si digiuna?
È un rito di ringraziamento e di lode ad Allàh l’Altissimo per aver salvato il Profeta Mosè – Pace su di lui – e il suo popolo dal Faraone e dai suoi seguaci nel decimo giorno del mese di Muharram.

I Benefici di questo digiuno:

Abu Qatada (che Allàh si compiaccia di lui) disse: è stato chiesto al Profeta – che Allàh lo Benedica e lo abbia in Gloria – sui benefici nel digiunare il giorno di ‘ashùrà. Rispose: Ripongo in Allàh la speranza che mi cancelli i peccati dell’anno che lo ha preceduto - O come disse. (Riportato da Muslim)

I gradi di digiuno del giorno di ‘ashùrà:

  • Completa: che si digiuni tre giorni: il giorno precedente, ‘ashùrà e il giorno successivo.

  • in alternativa: digiunare il nono e il decimo giorno.

  • in alternativa: digiunare solo il decimo giorno.

Pareri:

  • È preferibile digiunare questo giorno per adempiere alla Sunna del Profeta – che Allàh lo Benedica e lo abbia in Gloria.

  • In questo giorno hanno digiunato il Profeta Muhammad – che Allàh lo benedica e lo abbia in gloria; i suoi Compagni e prima di loro il Profeta Mosè – Pace su di lui, come rito di ringraziamento ad Allàh.

  • I benefici di questo giorno sono tanti e la sua sacralità risale a molto tempo addietro.

  • È preferibile digiunare un giorno prima e un giorno dopo per non cadere nell’imitazione degli ebrei, così come il Profeta – che Allàh lo Benedica e lo abbia in Gloria – aveva ordinato.

  • Questo è ciò che ci è giunto dalla Sunna e qualsiasi usanza associata e/o compiuta in questo giorno è un’innovazione (bid’a ), che si discosta da ciò che il Profeta – che Allàh lo benedica e lo abbia in gloria – ci ha insegnato.

La grande Misericordia di Allàh l’Altissimo ha fatto sì che con il digiuno di un giorno solo (quale ‘ashùrà) vengano perdonati i peccati di un anno interoQuesta è la grazia di Allàh (Il Sublime Corano - LXII, 4). Quindi è il momento di lavorare per iniziare un nuovo anno nella piena adorazione di Allàh. Le opere meritorie scacciano quelle malvagie (Il Sublime Corano - XI, 114).

E che la Pace e a la Benedizione di Allàh siano sul Profeta Muhammad, sulla sua progenie, sui suoi Compagni e su tutti coloro che seguono la sua Retta Via.

Tradotto su email di
Dott. Breigheche Dr.Aboulkheir- Presidente dell’Alleanza Islamica
(a cui vanno i nostri ringraziamenti - che Allàh lo ricompensi khairan).